Bullismo: Definizione, Tipologie, Conseguenze Legali e Come Difendersi

Bullismo – Definizione, Conseguenze e Come Difendersi
La parola bullismo deriva dal termine inglese “bullying”, e la sua traduzione letterale indica un comportamento consistente in atti di aggressione eseguiti in modo persistente e organizzato, ai danni di uno o più soggetti che non hanno la possibilità di difendersi, in quanto relegati ai ranghi inferiori della gerarchia.
Tipologie di Bullismo
Tipicamente, il bullismo si riferisce ad ambienti scolastici o contesti sociali riservati ai giovani. Tuttavia, può essere identificato come:
- Mobbing: Riguarda l’ambiente lavorativo.
- Nonnismo: Riguarda l’ambiente delle forze armate.
Si tratta di una forma di comportamento sociale che si esercita in maniera violenta e intenzionale, sia di natura fisica (consistente nel rubare o danneggiare gli oggetti che appartengono alla vittima) che di natura psicologica (oppressiva e vessatoria, ripetuta nel tempo).
Il bullismo può essere:
- Verbale: Insulti diretti alla persona o pettegolezzi diffusi sulla vittima.
- Manipolativo-relazionale: Molto pericoloso, ha lo scopo di isolare la vittima, considerata bersaglio facile e incapace di difendersi.
- Cyberbullismo (o bullismo elettronico): Si estrinseca attraverso l’invio di sms reiterati, foto imbarazzanti diffuse senza consenso, o altre modalità di comunicazione via internet.
Per sussistere, il bullismo deve esserci volontà da parte di chi agisce, persistenza nel comportamento e disequilibrio tra chi agisce e la vittima.
Aspetti Legali del Bullismo
Non esiste attualmente una fattispecie legislativa specifica per il bullismo. Tuttavia, rientrano tra gli atti di bullismo:
- Insulti, offese, prese in giro.
- Voci diffamatorie, false accuse, minacce.
- Esclusione dal gioco, giochi violenti, danneggiamento di cose altrui.
- Critiche immotivate, razzismo, aggressioni.
I reati penali che si possono configurare in caso di bullismo includono:
- Percosse (art. 581 c.p.).
- Lesioni (art. 582 c.p.).
- Danneggiamento (art. 635 c.p.).
- Ingiuria (art. 594 c.p.).
- Diffamazione (art. 595 c.p.).
- Minaccia (art. 612 c.p.).
- Molestia (art. 660 c.p.).
Il bullismo spesso integra sia il reato penale che la violazione della legge civile, innescando entrambi i meccanismi di difesa.
Procedimenti Penali e Civili
- Denuncia all’autorità giudiziaria: Fa innescare il procedimento penale.
- Se il bullo è minore di 14 anni, non è imputabile. Solo se riconosciuto “socialmente pericoloso” possono prevedersi misure di sicurezza come la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio.
- Se il bullo ha tra i 14 e i 18 anni, è imputabile e verrà sottoposto a un procedimento penaledavanti al Tribunale dei Minorenni.
- Risarcimento del danno: Ai sensi dell’art. 2043 c.c., “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
- Danno morale: Sofferenza fisica o morale, turbamento dello stato d’animo.
- Danno biologico: Riguardante la salute, l’integrità fisica e psichica.
- Danno esistenziale: Alla qualità della vita, alla reputazione, all’immagine, alla riservatezza.
Cosa Fare Se Sei Vittima di Bullismo
Se sei vittima di un atto di bullismo, denuncialo alle competenti autorità. Stai mettendo in atto un meccanismo di protezione e difesa per te e per le persone che ti circondano. Il bullo va frenato e rieducato, perché deve comprendere che il suo comportamento danneggia innanzitutto se stesso, rendendolo insicuro e vulnerabile, e ogni persona con cui entra in contatto.
Ricorda: Quando in un cesto di mele ne trovi una marcia, la devi togliere, perché altrimenti quella inquinerà tutte le altre.
Avv. Samanta Le Donne
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